Nuove modalità di presentazione della richiesta Assegno al nucleo familiare (ANF/DIP)

Nuove modalità di presentazione della richiesta Assegno al nucleo familiare (ANF/DIP)

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L’INPS ha comunicato che, a partire dal 01 Aprile 2019, ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), i lavoratori dovranno presentare la dichiarazione reddituale (Mod ANF/dip.) in modalità telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB: tramite il servizio on line dedicato, accessibile dal sito inps.it, se in possesso di PIN dispositivo;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Resta invariata la modalità di erogazione: anticipo cifra spettante al lavoratore e relativo conguaglio con le denunce mensili.

Per le domande presentate con i moduli cartacei entro il 31/03/2019, per il periodo compreso tra il 01/07/2018 e il 30/06/2019, o a valere sugli anni precedenti, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto ed effettuare il relativo conguaglio entro il mese di Giugno 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano richiesti con le nuove modalità telematiche.

Si precisa, che in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Per quanto riguarda, invece, i casi di Autorizzazione ANF (la nota n. 1 della circolare INPS riepiloga anche i casi in cui deve essere richiesta) resta valida l’attuale procedura telematica di Autorizzazione ANF da corredare con la documentazione necessaria.

Fonte: Circolare INPS n. 45 del 22/03/2019


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